
L'istituto dell'adozione è disciplinato dalla Legge 184/1983 che prevede tre distinte tipologie giuridiche di adozione:
1. Adozione legittimante o nazionale
2. Adozione in casi particolari
3. Adozione internazionale
Adozione legittimante
Questo tipo di adozione taglia definitivamente i legami con la famiglia d’origine e il minore acquista tutti i diritti di un figlio biologico. La condizione di adottabilità è definita dal Tribunale per i minorenni nel cui distretto risiede il minore. Generalmente il bambino viene affidato alla famiglia di destinazione per 1 anno e in tale periodo i futuri genitori devono richiederne l’iscrizione anagrafica (fase di affido pre-adottivo). Dopo un anno circa (il tempo varia a seconda dei casi) il Tribunale emette SENTENZA di adozione e la invia all’Ufficiale di Stato Civile del comune dove è registrato l’atto di nascita del bambino per la trascrizione e le annotazioni di competenza sull’atto stesso. L’Ufficiale di Stato Civile trasmette tutte le variazioni al comune di residenza del minore che provvederà alla modifica dei suoi dati anagrafici: il cognome, indicazione di maternità e paternità, eventuale nuovo nome deciso dal Tribunale.
Adozione in casi particolari
L’adozione in casi particolari prevede requisiti e situazioni particolari degli adottanti e degli adottati. Le condizioni che caratterizzano un’adozione di minori in casi particolari sono indicate dalla legge 184/1983, la quale ammette la possibilità di adozione anche quando non vi sia dichiarazione dello stato di adottabilità del minore ed in particolare:
Il Tribunale emette la SENTENZA di adozione e la invia all’Ufficiale di Stato Civile del comune dove è registrato l’atto di nascita per la trascrizione e le annotazioni di competenza sull’atto stesso.
Adozione internazionale
L’adozione internazionale è l’adozione di minori stranieri da parte di persone residenti in Italia. Gli adempimenti relativi a questo tipo di adozione variano a seconda che il Paese di origine del minore abbia ratificato o meno la Convenzione dell’Aja del 29/05/1993 o abbia comunque stipulato accordi bilaterali con l’Italia.
Possono presentarsi tre casistiche:
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